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- Decreto
6 agosto 1998
- Approvazione
del disciplinare di produzione a denominazione di origine
controllata dell’olio extravergine di oliva
"Umbria", riconosciuto in ambito U.E. come
denominazione di origine protetta.
-
- IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
Vista
la legge 5 febbraio 1992, n.169, relativa alla disciplina per
il riconoscimento della denominazione di
origine controllata degli oli di oliva vergine ed
extravergini;
Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante
norme di attuazione della citata legge;
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio
concernente la protezione delle denominazioni di ori-gine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e
alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 della Commis-sione
relativo alla registrazione della denominazione di
origine protetta dell’olio extravergine di oliva
"Umbria" ai sensi dell’art. 17 del predetto
regolamento (CEE)
n. 2081/92, in quanto denominazione consa-crata dall’uso e
preesistente l’entrata in vigore della normativa comunitaria
di settore;
Considerato che l’art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio
1992, n. 169, sopra citata prevede che il riconoscimento delle
denominazioni di origine e l’approvazione dei relativi
disciplinari di produzione vengano effettuati con decreto del
Ministro dell’agricoltura e delle foreste anche per dare
adeguata informazione agli interessati;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che
istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità
di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia
di politiche agricole, forestali e agroalimentari con
particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela
della qualità dei prodotti agroalimentari;
Considerato che la denominazione di origine protetta
“Umbria” per l’olio extravergine di oliva è stata
registrata ai sensi del richiamato regolamento della
Commissione n. 2325 del 24 novembre 1997, nel quadro della
procedura semplificata dell’art. 17, regolamen-to (CEE) n.
2081/92, e che tale procedura non prevede la pubblicazione del
relativo disciplinare di produzione, della gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea;
Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista
l’esigenza impellente di pubblicare nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata per l’olio extravergine
di oliva "Umbria" affinché le disposizioni,
contenute nel disciplinare di produzione
approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per
informazione erga-omnes, sul territorio italiano;
-
- Decreto:Articolo
unico
- Il
disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata "Umbria" registrata in sede comunitaria,
nell’ambito delle "Denominazioni di origine
protetta" dell’Unione europea, riservata all’olio
extravergine di oliva, con regolamento (CE) n. 2325/97 della
commissione dell’Unione europea, è riportato in
allegato al presente decreto e ne costituisce parte
integrante.
I produttori che intendano porre in commercio l’olio
extravergine di oliva con la denominazione di origine controllata
"Umbria" possono utilizzare, in sede di
presentazione e designazione del prodotto, anche la menzione
“Denominazione di origine protetta” in conformità
dell’art. 8 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e
sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste alla
normativa vigente in materia.
- Roma, 6 agosto
1998
-
Il
Ministro Pinto
- Disciplinare
di Produzione della Denominazione di Origine Controllata
dell'Olio extravergine di oliva "Umria"
- Art. 1
- Denominazione
- La
denominazione di origine controllata "Umbria"
accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni
geografiche: "Colli Assisi-Spoleto", "Colli
Martani", "Colli Amerini", "Colli del
Trasimeno", "Colli Orvietani"
c riservata all’olio extravergine di oliva rispondente alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare
di produzione.
- Art.
Varietà di olivo
- 1. La
denominazione di origine controllata "Umbria"
accompagnata dalla menzione geografica "Colli
Assisi-Spoleto" è riservata all’olio extravergine di
oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Moraiolo in
misura non inferiore al 60%; Leccino e Frantoio, presenti da
sole o congiuntamente, in misura non superiore al 30%. Possono,
altrese, concorrere altre varietà fino al limite massimo del
10%.
2. La denominazione di origine controllata "Umbria"
accompagnata dalla menzione geografica "Colli Martani"
è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalle
seguenti varietà di olivo: Moraiolo in misura non inferiore al
20%; S. Felice, Leccino e Frantoio, presenti da sole o
congiuntamente, in misura non superiore all’80%. Possono,
altrese, concorrere altre varietà fino al limite massimo del
10%.
3. La denominazione di origine controllata "Umbria"
accompagnata dalla menzione geografica "Colli Amerini"
è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalle
seguenti varietà di olivo: Moraiolo in misura non inferiore al
15% Rajo; Leccino e Frantoio, presenti da sole o congiuntamente,
in misura non superiore all’85%. Possono concorrere altre
varietà fino al limite massimo del 10%.
4. La denominazione di origine controllata "Umbria"
accompagnata dalla menzione geografica "Colli del Trasimeno”
è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalle
seguenti varietà di olivo: Moraiolo e Dolce Agocia in misura
non inferiore al 15%; Frantoio e Leccino congiuntamente in
misura non inferiore al 65%. Possono, altresì, concorrere altre
varietà fino al limite massimo del 20%.
5. La denominazione di origine controllata "Umbria"
accompagnata dalla menzione geografica "Colli Orvietani”
è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalle
seguenti varietà di olivo: Moraiolo in misura non inferiore al
15%; Frantoio in misura non superiore al 30%; Leccino in misura
non superiore al 60%. Possono, altresì, concorrere altre varietà
fino al limite massimo del 20%.
- Art. 3
Zona di produzione
- 1. La zona di
produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio
extravergine di oliva a denominazione di origine controllata
"Umbria", accompagnata dalla menzione geografica,
"Colli Assisi-Spoleto" comprende i territori
amministrativi dei seguenti comuni della regione Umbria: Gubbio,
Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vico,
Gualdo Tadino, Valfabbrica, Assisi, Spello, Valtopina, Foligno,
Trevi, Sellano, Campello sul Clitunno, Spoleto (la parte ad est
della s.s. n. 3 Flaminia), Scheggino, S. Anatolia di Narco,
Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Preci, Norcia, Cascia,
Poggiodomo, Monteleone, Montefranco, Arrone, Polino, Ferentillo,
Terni, Stroncone.
2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Umbria" accompagnata dalla menzione
geografica "Colli Martani" comprende i territori
amministrativi dei seguenti comuni della regione Umbria:
Acquasparta, Spoleto (la parte ad ovest della s.s. n. 3
Flaminia), Massa Martana, Todi, Castel Ritaldi, Giano
dell’Umbria, Montefalco, Gualdo Cattaneo, Collazzone, Bevagna,
Cannara, Bettona, Deruta, Torgiano, Bastia Umbra.
3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Umbria", accompagnata dalla menzione
geografica "Colli Amerini" comprende i territori
amministrativi dei seguenti comuni della regione Umbria: Calvi,
Otricoli, Narni, Amelia, Penna in Teverina, Giove, Attigliano,
Lugnano in Teverina, Alviano, Guardea, San Gemini,
Montecastrilli, Avigliano.
4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Umbria", accompagnata dalla menzione
geografica "Colline del Trasimeno" comprende i
territori amministrativi dei seguenti comuni della regione
Umbria: Perugia, Piegaro, Paciano, Panicale, Castiglione del
Lago, Magione, Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno,
Lisciano Niccone, Umbertide, Città di Castello, Monte S. Maria
Tiberina, Corciano, Citerna, San Giustino, Montone, Pietralunga.
5. La zona di produzione della olive destinate alla produzione
dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Umbria", accompagnata dalla menzione
geografica "Colli Orvietani" comprende i territori
amministrativi dei seguenti comuni della regione Umbria:
Montecchio, Baschi, Orvieto, Porano, Castel Giorgio, Castel
Viscardo, Allerona, Ficulle, Parrano, San Venanzo, Monteleone
d’Orvieto, Fabro, Montegabbione, Montecastello di Vibio,
Fratta Todina, Marsciano, Città della Pieve.
- Art. 4
Caratteristiche di coltivazione
- 1. Le
condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla
produzione dell’olio extravergine di oliva di cui all’art. 1
devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona
e, comunque, atte a conferire alle oli-ve ed all’olio derivato
le specifiche caratteristiche qualitative.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o,
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e
dell’olio.
2. Per la produzione dell’olio extravergine d’oliva a
denominazione di origine controllata "Umbria",
accompagnata dalla menzione geografica "Colli
Assisi-Spoleto" sono da considerarsi idonei gli oliveti
compresi nella zona di produzione descritta al punto 1)
dell’art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una
piovosità media annua pari a mm 981 e una temperatura media
annua compresa tra 13,4+/-6°C, i cui terreni siano derivati
dalla disgregazione meccanica di calcari sopracretacei con
formazione del tipo denominato "renano" in cui prevale
lo scheletro mescolato a terra rossa o terra bruna, o formati da
terre brune azonali derivate dalle alterazioni di calcari
marnosi, di buona struttura e fertilità. La difesa
fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le
modalità definite dai programmi di lotta guidata.
3. Per la produzione dell’olio extravergine d’oliva a
denominazione di origine controllata "Umbria",
accom-pagnata dalla menzione geografica "Colli
Martani" sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari
compresi nella zona di produzione descritta al punto 2)
dell’art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una
piovosità media annua pari a mm 892 con valori massimi in
autunno inverno e una temperatura media annua compresa tra i
14+/-5,4°C, i cui terreni siano costituiti da una serie di
conglomerati, sabbie ed argille, con prevalenza dei costituenti
silicei, generalmente dotati di calcare e prevalentemente
sciolti. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere
effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta
guidata.
4. Per la produzione dell’olio extravergine d’oliva a
denominazione di origine controllata "Umbria",
accompagnata dalla menzione geografica "Colli Amerini"
sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di
produzione descritta al punto 3) dell’art. 3 posti nella zona
geografica caratterizzata da una piovositr media annua pari a mm
927 e una temperatura media annua compresa tra 14,4+/-5,6°C, i
cui terreni siano situati nelle colline derivanti dalla erosione
dei sedimenti del Villafranchiano e siano di natura arenacea,
sabbiosi e marmoso-arenacei, con presenza alla falde dei rilievi
rocciosi del miocene di terreni detritici, sciolti ad alto
contenuto di scheletro. La difesa fitosanitaria degli oliveti
deve essere effettuata secondo le modalità definite dai
programmi di lotta guidata.
5. Per la produzione dell’olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Umbria",
accompagnata dalla menzione geografica "Colline del
Trasimeno" sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi
nella zona di produzione descritta al punto 4) dell’art. 3
posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità
media annua pari a mm 873 e una tem-peratura media annua
compresa tra 12,9+/-5,7°C, i cui terreni siano di colore bruno,
ad alto contenuto di silice e con la presenza alternata di
calcari marnosi, provenienti dal disfacimento dei grossi banchi
di arenaria oligocenica, di buona struttura e tendenzialmente
sciolti, o posti in collina e derivanti dai depositi del
Villafranchiano in cui la sabbia è mescolata a marne calcaree
con la formazione di terreni di medio impasto. La difesa
fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le
modalità definite dai programmi di lotta guidata.
6. Per la produzione dell’olio extravergine d’oliva a
denominazione di origine controllata "Umbria",
accompagnata dalla menzione geografica "Colli
Orvietani" sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi
nella zona di produzione descritta al punto 5) dell’art. 3
posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità
media annua pari a mm 850 e una temperatura media annua compresa
tra 14,1+/-5,5°C, i cui terreni siano situati nelle colline
derivanti dalla erosione dei sedimenti del Villafranchiano e
sono di natura arenacea, sabbiosi e marnoso-arenacei, con alle
falde dei rilievi rocciosi del Miocene presenza di terreni
detritici, sciolti ad alto contenuto di scheletro. La difesa
fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le
modalità definite dai programmi di lotta guidata.
7. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di cui
all’art. 1 deve essere effettuata a partire entro il 15
gennaio di ogni anno.
7.a) La produzione massima di olive degli oliveti desti-nati
alla produzione dell’olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Umbria",
accompagnata dalla menzione geografica "Colli
Assisi-Spoleto" non può superare kg. 5.000 per ettaro per
gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non
può superare il 21%.
7.b) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata "Umbria", accompagnata dalla
menzione geografica "Colli Martani" non può superare
kg. 5.500 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima
delle olive non olio non può superare il 19%.
7.c) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata "Umbria", accompagnata dalla
menzione geografica "Colli Amerini" non può superare
kg. 6.500 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima
delle olive in olio non può superare il 17%.
7.d) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata "Umbria", accompagnata dalla
menzione geografica "Colli del Trasimeno" non può
superare kg. 6.500 per ettaro per gli impianti intensivi. La
resa massima delle olive in olio non può superare il 17%.
7.e) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata "Umbria", accompagnata dalla
menzione geografica "Colli Orvietani" non può
superare i kg. 6.500 per ettaro per gli impianti in-tensivi. La
resa massima delle olive in olio non può superare il 17%.
8. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà
essere riportata attraverso accurata cernita purché la
produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi
sopra indicati.
9. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata
secondo le procedure previste dal decreto ministeriale
4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.
9.a) Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive
e della richiesta di certificazione di idoneità del
prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione
rilasciata dalle associazioni dei produttori olivicoli ai sensi
dell’art. 5, punto 2, lettera a), della legge 5 febbraio 1992,
n. 169, comprovante che la produzione e la trasforma-zione delle
olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di
produzione.
- Art. 5
Modalità di oleificazione
- 1. La zona di
oleificazione dell’olio extravergine di oliva a denominazione
di origine controllata "Umbria" accompagnata dalla
menzione geografica "Colli Assisi-Spoleto" comprende
l’intero territorio amministrativo dei comuni indicati al
punto 1 dell’art. 3.
1.a) La zona di oleificazione dell’olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Umbria"
accompagnata dalla menzione geografica "Colli Amerini"
comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni
indicati al punto 2 dell’art. 3.
1.b) La zona di oleificazione dell’olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Umbria"
accompagnata dalla menzione geografica "Colli Martani"
com-prende l’intero territorio amministativo dei comuni
indicati al punto 3 dell’art. 3.
1.c) La zona di oleificazione dell’olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Umbria"
ac-compagnata dalla menzione geografica "Colli del
Trasimeno" comprende l’intero territorio amministrativo
dei comuni indicati al punto 4 dell’art. 3.
1.d) La zona di oleificazione dell’olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Umbria"
accompagnata dalla menzione geografica "Colli
Orvietani" comprende l’intero territorio amministativo
dei comuni indicati al punto 5 dell’art. 3.
2. C in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali consentire che le suddette operazioni di
oleificazione siano effettuate anche in stabilimenti siti nelle
immediate vicinanze dei territori previsti nei precedenti commi
1), 1.a), 1.b), 1.c), 1.d), purché sia dimostrata la
tradizionalità di tali operazioni solo per le olive prodotte
negli oliveti di pertinenza dell’azienda medesima, sentita di
volta in volta la locale camera di commercio in ordine alla
tradizionalità di tale operazione e previo parere della regione
Umbria e del Comitato nazionale per la tutela delle D.O.C. degli
oli di oliva vergini ed extravergini.
3. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di cui
all’art. 1, può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.
- 4. Per
l’estrazione dell’olio extravergine di oliva di cui
all’art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici
atti a garantire l’ottenimento di oli senza alcuna alterazione
delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
- Art. 6
Caratteristiche al consumo
- 1.
All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di
oliva a denominazione di origine controllata "Umbria"
accompagnata dalla menzione geografica "Colli
Assisi-Spoleto" deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: dal verde al giallo;
odore: fruttato forte;
sapore: fruttato con forte sensazione di amaro e piccan-te;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso,
non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi
di olio;
punteggio al panel test: >=7,00;
numero perossidi: <=12;
K232<=2,0;
- K270<=0,20;
acido oleico<=82%;
polifenoli totali>=150ppm.
- 2. All’atto
dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Umbria"
accompagnata dalla menzione geografica "Colli Martani"
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo;
odore: fruttato medi/forte;
- sapore: fruttato
con forte o media sensazione di amaro e piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,65
- per 100 grammi
di olio;
punteggio al panel test: >=7,00;
numero perossidi: <=12;
- K232<=2,0;
K270<=0,20;
- acido
oleico<=82%;
polifenoli totali>=125ppm.
- 3. All’atto
dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Umbria"
accompagnata dalla menzione geografica "Colli Amerini"
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: dal
verde al giallo;
odore: fruttato medio;
sapore: fruttato con media o leggera sensazione di amaro e
piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
punteggio al panel test: >=7,00;
numero perossidi: <=12;
K232<=2,0;
K270<=0,20;
acido oleico<=82%;
polifenoli totali>=100ppm.
-
- 4. All’atto
dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Umbria"
accompagnata dalla menzione geografica "Colli del
Trasimeno" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo dorato;
odore: fruttato medio/leggero;
sapore: fruttato con media o leggera sensazione di amaro e
piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,65
per 100 grammi di olio;
punteggio al panel test: >=7,00;
numero perossidi: <=12;
K232<=2,0;
K270<=0,20;
acido oleico<=81%;
polifenoli totali>=100ppm.
-
- 5. All’atto
dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Umbria"
accompagnata dalla menzione geografica "Colli
Orvietani" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo;
odore: fruttato medio;
sapore: fruttato con media sensazione di amaro e piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,65
per 100 grammi di olio;
punteggio al panel test: >=7,00
numero perossidi: <=12;
K232<=2,0;
K270<=0,20;
acido oleico<=82%;
polifenoli totali>=100ppm.
-
- 6. Altri
parametri non espressamente citati devono esse-re conformi alla
attuale normativa U.E.
- 7. In ogni
campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva in
condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi
degli oli di cui all’art. 1 da utilizzare come standard di
riferimento per l’esecuzione dell’esame organolettico.
- 8. C in facoltà
del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di
modificare con proprio decreto i limiti analitici
soprariportati.
- 9. La
designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere
effettuata solo a seguito dell’espletamento della procedura
prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in
ordine agli esami chimicofisici ed organolettici.
- Art. 7
Designazione e presentazione
- 1. Alla
denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 c
vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi
gli aggettivi: "fine", "scelto",
"selezionato", "superiore".
- 2. E' consentito
l’uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché
non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in
inganno il consumatore.
- 3. L’uso di
nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione
territoriale, nonché il riferimento al confezionamento
dell’azienda olivicola o nell’associazione di aziende
olivicole o nell’impresa olivicola situate
- nell’area di
produzione c consentito solo se il prodotto c stato ottenuto
esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte
dell’azienda e se l’oleificazione e il confezionamento sono
avvenuti nell’azienda medesima.
- 4. Le operazioni
di confezionamento dell’olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 devono
avvenire nell’ambito della regione Umbria.
- 5. Ogni menzione
geografica, autorizzata all’art. 1 del presente disciplinare,
deve essere riportata in etichetta con dimensione non superiore
a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione
di origine controllata "Umbria".
- 6. L’uso di
altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell’art. 1,
punto 2, del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573,
riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l’olio
effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non
superiori alla metr di quelli utilizzati per la designazione
della denominazione di origine controllata di cui all’art. 1.
- 7. Il nome della
denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 deve
figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore
dell’etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal
complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La
designazione deve altresì rispettare le norme di etichettattura
previste dalla vigente legisla-zione.
- 8. L’olio
extravergine di oliva di cui all’art. 1 deve essere immesso al
consumo in recipienti di capacità non superiore a litri 5 in
vetro o in banda stagnata.
- 9. E'
obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione
delle olive da cui l’olio è ottenuto.
-
- Iter
di certificazione
per l’Olio Extravergine di Oliva
- 1.
Premessa
- La 3A-Parco
Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Soc. cons. a r.l. -
3A-PTA - è stata autorizzata dal Ministero per le Politiche
Agricole - MIPA - quale Organismo di controllo per le seguenti
denominazioni
- d’origine:
- Lenticchia di Castelluccio di Norcia (IGP)
- D.M. 28 gennaio 1999;
- Prosciutto di Norcia (IGP) - D.M. 14 dicembre 1998;
- Umbria (DOP) - D.M. 30 novembre 1998.
A queste tre denominazioni se ne sta ag-giungendo una quarta
ovvero il - Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale (IGP), il
cui decreto ministeriale è in firma al MiPA. Tale condizione
pone la nostra società in una posizione di elevata
responsabilità nell’interfaccia tra Produttori,
Trasformatori, Consumatori ed Istituzioni. Pertanto il compito
della 3A-PTA c quello di controllare e garantire che il prodotto
immesso al consumo con il riconoscimento di origine sia conforme
al disciplinare di produzione. A tal fine, ed in conformità
alla Norma UNI CEI EN 45011 "Criteri generali per gli
organismi di certificazione dei prodotti", la 3A-PTA ha
dovuto coordinare mezzi e risorse al fine di assicurare il
controllo:
- - dei soggetti
di filiera (ubicazione, identificazione, rintracciabilità);
- delle registrazioni effettuate dai trasformatori
(identificazione, rintracciabilità, qualificazione);
- del prodotto al confezionamento (identificazione,
rintracciabilità, quantificazione, qualificazione).
- Per
l’attuazione di quanto sopra viene redatto un documento
operativo di riferimento specifico per ogni denominazione
d’origine a cura della Segreteria Tecnica: il Regolamento di
Controllo.
-
- 2.
Regolamento di Controllo
- Il Regolamento
di Controllo Denominazione di Origine Protetta olio extravergine
di oliva UMBRIA - RDC 02 - rappresenta il documento di
riferimento per l’attuazio-ne dei controlli di conformità
effettuati dalla 3A-PTA individuati in base alle prescrizioni
del Disciplinare di Produzione pubblicato in GU del 20 agosto
1998 - D.M. 6 agosto 1998 -. L’RDC 02 c stato redatto di
concerto tra la 3A-PTA e le Associazioni dei Produttori. Tale
documento è stato poi og-getto d’esame da parte del gruppo di
lavoro MIPA-Regioni che ha espresso giudizio favorevole a cui c
seguito il D.M. di autorizzazione.
- L’RDC 02
individua e descrive:
a) i ruoli, le responsabilità ed i documenti di registrazione
necessari per le attività di AUTOCONTROLLO espletate dai
soggetti coinvolti nella filiera produttiva;
- b) i ruoli, le
responsabilità, i documenti di registrazione, le risorse,
l’oggetto e le attività necessarie per il CONTROLLO attuato
dalla 3A-PTA su strutture, processo ed ovviamente sul prodotto,
in conformità alla
- Norma UNI CEI EN
45011.
Nel Piano dei controlli, nel Flow sheat controlli e più in
dettaglio nello Schema sintetico dei requisiti, degli
adempimenti di conformità e relative misure di controllo
adottate dalla 3A-PTA presenti nel RDC 02 si riportano
sinteticamente per ogni singola fase rilevante della filieria
produttiva considerata come requisito di conformità ai
requisiti specificati dal Disciplinare di Produzione;
ovviamente, in confomità con
- il Manuale della
Qualità della 3A-PTA, tutti i controlli effettuati e la
relativa documentazione di riscontro/verbalizzazione viene
sottoposta al vaglio del Comitato di Certificazione previsto
dallo schema di
- certificazione.
Tale Comitato, composto da 9 membri in rappresentanza di
produttori trasformatori, enti pubblici e mondo scientifico,
delibera in merito al rilascio dell’Attestazione di conformità,
che rappresenta
- il documento
ufficiale circa la conformità del prodotto a denominazione
d’origine al Disciplinare di Produzione. In caso di
controversie o ricorsi la Giuria d’appello esprime il giudizio
ultimo circa l’accettazione od il rifiuto del ricorso
presentato e quindi del rilascio o meno dell’Attestazione di
Conformità
- di cui sopra.
-
- 3.
Certificazione
- Premesso che
tutti i richiedenti conformi alla prescrizione del Disciplinare
di produzione della DOP UMBRIA possono usufruire della
denominazione d’origine, si riassumono di seguito le
principali attività previste per l’ottenimento della
certificazione.
- Gli olivicoltori comunicano alla 3A-PTA direttamente o tramite
la propria Associazione le informazioni di base. In funzione di
tali dati la Segreteria Tecnica della 3A-PTA provvede
all’iscrizione dell’olivicoltore
- nell’Albo
oliveti. Al frantoio gli olivicoltori provvedono alla
dichiarazione di conformità del proprio oliveto per conduzione,
ubicazione e produzione unitaria specifica della menzione
geografica di appartenenza.
- La 3A-PTA
programma verifiche degli olivicoltori per i relativi controlli
di conformità.
- I frantoi comunicano alla 3A-PTA direttamente o tramite la
propria Associazione le informazioni base. In funzione a tali
dati la Segreteria Tecnica della 3A-PTA provvede
all’iscrizione del frantoio nell’Albo
- frantoi. I
frantoi, durante la campagna olearia, provvedono ad effettuare
le registrazioni previste. La 3A-PTA programma verifiche con i
frantolani per i relativi controlli di conformità.
- - Il richiedente
ovvero chi provvede al confezionamento dell’olio ottenuto
dalla molitura delle olive provenienti dalle menzioni
geografiche previste nel rispetto del Disciplinare di Produzione
della Denominazione di Origine Protetta olio extravergine di
oliva Umbria, coincide con uno dei soggetti sopra citati. A
costituzione avvenuta del lotto di confezionamento, il
richiedente si accorda con la Segreteria
- Tec-nica della
3A-PTA per il prelievo dei campioni. LA 3A-PTA dopo il controllo
dell’in-tero ciclo produttivo relativo al cliente, provvede ad
effettuare le analisi chimico fisiche ed organolettiche del
campione prelevato e ne comunica l’esito analitico
organolettico. Ad esito positivo dei controlli e delle analisi,
il lotto può essere confezionato.
- Per la
commercializzazione è necessario attendere la delibera del
Comitato di Certificazione che rilascia l’Attestato di
conformità.
-
- 4.
Etichettatura
- Le etichette
delle confezioni di olio DOP UMBRIA conformi alle prescrizioni
del Di-sciplinare e del RDC 02 devono ottemperare (oltre a
quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
etichettatura) le seguenti prescrizioni:
a) il nome della DOP UMBRIA deve figura-re in
etichetta con i caratteri chiari ed indelebili con colorimetria
di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta e tale da
poter essere nettamente distinto dal complesso
- delle
indicazioni che compaiono su di essa;
b) è
obbligatorio riportare la menzione geografica; la dimensione dei
caratteri utilizzati non deve essere superiore a quelli
utilizzati per la DOP UMBRIA;
- c) è
vietata l’aggiunta di qualsiasi qualifi-cazione non prevista
espressamente dal Disciplinare, compresi gli aggettivi
"fine", “scelto”, “selezionato”,
“superiore”, c ammesso invece l’uso veritiero di nomi,
ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato
laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore;
- d) è
obbligatorio indicare l’annata di produzione delle olive da
cui l’olio è ottenuto;
e) è obbligatorio inserire un codice
alfanumerico che permetta l’immediata correlazione tra il
prodotto contenuto nella confezione, il relativo lotto di
confezionamento oggetto di prelievo, il rapporto
- di prova;
f) è obbligatorio indicare la dicitura
“Organismo di Controllo: 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare
dell’Umbria" od in alternativa la dicitura
"Organismo di Con-trollo" seguita dal logo della
3A-PTA.
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- Testi:
- Federico
Mariotti
- Maurizio Pescari
- Giulio Scatolini
- CIA
- Coldiretti
- Confagricoltura
- 3A-Parco
Tecnologico Agroalimentare
- dell’Umbria
- Camera di
Commercio di Perugia
- Co.Re.Ol.
- Panel
Interprofessionale Aprol Perugia
- Coordinamento:
Susanna Picchio
- Prestampa:
Futura Coop - Perugia
- Stampa: Litograf
- Todi
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